Legame effettivo con l'Italia per ottenere la cittadinanza
A cura della redazione

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 121 del 28 Marzo 2025, ha approvato un decreto-legge che, pur confermando la trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis, basata sulla discendenza da cittadini italiani, rafforza la necessità di un vincolo effettivo con l'Italia da parte dei figli nati all’estero da cittadini italiani.
Più precisamente, le nuove norme prevedono che i discendenti di cittadini italiani, nati all’estero, saranno automaticamente cittadini solo per due generazioni: solo chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita. I figli di italiani acquisteranno automaticamente la cittadinanza se nascono in Italia oppure se, prima della loro nascita, uno dei loro genitori cittadini ha risieduto almeno due anni continuativi in Italia.
I nuovi limiti valgono solo per chi ha un’altra cittadinanza (in modo da non creare apolidi) e si applicano a prescindere dalla data di nascita (prima o dopo l’entrata in vigore del decreto-legge). Resterà ovviamente cittadino italiano chi in precedenza è già stato riconosciuto tale (da un tribunale, da un comune, da un consolato).
Un altro decreto legge, invece, introduce il principio internazionale del “legame effettivo” tra la persona e lo Stato che permette l’acquisto della cittadinanza solo in presenza di un effettivo vincolo con il Paese che la conferisce. Tale legame viene considerato effettivo in presenza del requisito della “residenza qualificata” in Italia, caratterizzata da un periodo di tempo sufficientemente lungo (pari almeno a due anni continuativi). Solo in presenza di tali vincoli oggettivi e perduranti nel tempo, potrà essere garantito l’accesso al complesso indissolubile di diritti e di doveri propri dei cittadini che formano il popolo, cui l’articolo 1 della Costituzione attribuisce la sovranità.
Lo stesso provvedimento richiede anche che l’atto di nascita dei discendenti di cittadini italiani nati all’estero sia registrato prima del compimento dei venticinque anni di età, altrimenti non sarà più possibile chiedere la cittadinanza, in base a una presunzione di “assenza di vincoli effettivi con l’Italia” per mancato esercizio dei diritti e adempimento dei doveri.
Viene anche introdotta l’ipotesi di perdita della cittadinanza per “desuetudine” nei confronti del cittadino italiano nato all’estero, non residente in Italia ed in possesso di un’altra cittadinanza che, successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove norme, non mantenga vincoli effettivi con la Repubblica italiana per un tempo di almeno 25 anni, dimostrato dal mancato esercizio dei diritti o adempimento dei doveri derivanti dallo stato di cittadino italiano.
Il Decreto legge prevede anche che:
- il figlio minore di genitori cittadini (sempre che non nasca già cittadino italiano) acquisterà la cittadinanza se nasce in Italia o se viene a viverci per due anni, con una semplice dichiarazione di volontà dei genitori;
- chi ha perso la cittadinanza potrà riacquistarla, ma solo se risiede in Italia per due anni (questo era già previsto dalle previgente disciplina);
- per chi ha anche soltanto un nonno italiano (o che è stato cittadino italiano), viene confermata la possibilità di diventare cittadino dopo aver risieduto in Italia per tre anni (invece dei cinque o dieci anni chiesti rispettivamente ai cittadini europei e agli altri stranieri non europei);
- i coniugi di cittadini italiani potranno continuare ad ottenere la naturalizzazione ma solo se risiedono in Italia.
In ogni caso viene consentito al soggetto divenuto maggiorenne la possibilità di rinunciare alla cittadinanza qualora sia in possesso di altra cittadinanza (evitando l’apolidia).
Si riconosce la trasmissione della cittadinanza per via materna ai nati dopo il 1° gennaio 1927, cioè a chi era ancora minore di 21 anni il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana, chiarendo una questione oggetto di interpretazioni contrastanti.
Si fissano in 48 mesi i termini procedimentali del riconoscimento della cittadinanza.
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