L'INPS, con il messaggio n. 2829 del 9 agosto 2024, ha rilasciato un aggiornamento significativo riguardante l'indennità di malattia per i lavoratori marittimi. La normativa, modificata dalla legge di Bilancio 2024, stabilisce che, per gli eventi di malattia verificatisi dal 1° gennaio 2024, l'indennità sarà calcolata sulla base del 60% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente all'evento morboso.

Secondo le nuove disposizioni, la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità deve essere determinata considerando la "retribuzione teorica" riportata nel flusso Uniemens del mese antecedente. Tuttavia, in mancanza di tali flussi, le strutture territoriali sono autorizzate a procedere con una liquidazione provvisoria basata sui minimi contrattuali di categoria.

Il messaggio sottolinea anche la necessità di adeguare la retribuzione teorica all'imponibile contributivo, per evitare discrepanze che potrebbero influenzare l'importo dell'indennità. Nei casi in cui la retribuzione teorica superi l'imponibile contributivo, l'indennità dovrà essere provvisoriamente calcolata sul valore inferiore delle retribuzioni teoriche esposte nei mesi precedenti.

Le nuove direttive mirano a garantire una corretta applicazione delle disposizioni legislative e un calcolo equo dell'indennità di malattia per i lavoratori marittimi, preservando il principio previdenziale della compensazione per il mancato guadagno.