Nuove aliquote contributive e assunzioni agevolate
A cura della redazione

L'Enpals, con la circolare 01/08/2007 n.11, facendo seguito alla precedente circolare 3/2007 ha fornito nuove istruzioni in merito all'aliquota contributiva che deve essere versata dal datore di lavoro che ha instaurato rapporti di lavoro agevolati ai sensi dell'art. 1, c.773 della Legge Finanziaria 2007.
Più precisamente chiarisce l'Istituto previdenziale la nuova aliquota relativa alla contribuzione IVS a carico del datore di lavoro (9,01%), conformemente a quanto previsto dalla citata legge n. 296/2006, interessa anche tutte quelle tipologie di rapporti agevolati, già in essere o avviati, la cui normativa di riferimento stabilisca che la quota dei contributi previdenziali sia dovuta in misura pari a quella degli apprendisti. L'aliquota contributiva IVS complessiva dovuta per le predette tipologie di rapporti di lavoro a decorrere dall'1 gennaio 2007 è pari, quindi, per la generalità delle imprese dello spettacolo al 18,20% (9,01% a carico del datore di lavoro + 9,19% a carico del lavoratore), ovvero al 18,90% qualora il lavoratore appartenga alla categoria dei tersicorei e ballerini iscritti all'Enpals successivamente al 31.12.95 (9,01% a carico del datore di lavoro + 9,89% a carico del lavoratore).
L'Enpals ricorda anche che i codici di agevolazione interessati dalla nuova misura della aliquota contributiva a carico del datore di lavoro sono i seguenti: CS, CF, KF, PA, GQ, MO, MD, MT, MI.
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