Nuova UNI per i ponteggi di facciata
A cura della redazione
Testo elaborato da un gruppo di lavoro specifico, coordinato da Luca Rossi, ricercatore del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell'Inail, nell'ambito della Commissione sicurezza Uni presieduta da Fabrizio Benedetti, coordinatore generale della Consulenza tecnica salute e sicurezza centrale (Ctss) dell'Istituto
Cosa tratta?
L’Ente Italiano di Normazione ha pubblicato una norma riguardante le attrezzature provvisionali, più precisamente i ponteggi di facciata con funzione di protezione dei bordi, la norma in questione è la UNI 11927:2023.
I ponteggi di facciata devono possedere determinati requisiti geometrici, di stabilita e resistenza, soprattutto nei confronti delle sollecitazioni dinamiche, derivanti dal possibile impatto degli utilizzatori e dei materiali contro gli stessi, proprio questi aspetti disciplina la norma UNI 11927.
La norma si applica ai ponteggi di facciata, costituiti da componenti prefabbricati o da tubi e giunti, intesi per proteggere l'utilizzatore dal rischio di caduta dall'alto dai bordi di superfici di lavoro piane e inclinate, diverse dagli impalcati del ponteggio. Le superfici di lavoro piane e inclinate sono solo quelle il cui bordo non protetto è posizionato a un massimo di 50 cm più in alto rispetto all'ultimo impalcato superiore del ponteggio. Tali ponteggi hanno anche la funzione di trattenere i materiali che possano cadere dalle stesse superfici.
Secondo la norma, questo tipo di attrezzature provvisionali devono soddisfare determinati requisiti, come gli aspetti geometrici e quelli di stabilità e di resistenza, specialmente in relazione alle sollecitazioni dinamiche derivanti da impatti potenziali di persone e materiali. In particolare, queste strutture devono essere capaci di assorbire l’energia cinetica originata dal movimento di persone o cose che transitino su di esse, evitandone le cadute.
Vengono stabiliti inoltre i criteri da tener presente nelle procedure di montaggio dei ponteggi, tenendo conto di fattori diversi come la posizione del montante interno e dell'ultimo impalcato, la larghezza di quest’ultimo, l'altezza del montante di sommità, la posizione del corrente principale del parapetto e di quello superiore.
Quando entra in vigore?
La norma è in vigore e disponibile sul sito UNI dal 12 ottobre 2023.
Indicazioni operative
Nei cantieri in cui vengono utilizzati i ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione (autorizzazioni e relazione tecnica) e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) con la valutazione delle condizioni di sicurezza.
Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.
Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro.
I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.
Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
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