Nuova Sabatini: agevolabile l’acquisto dei software
A cura della redazione
Il Ministero dello sviluppo economico, sul proprio sito internet, ha aggiornato a giugno 2016, le risposte alle FAQ relative al finanziamento della c.d. Nuova Sabatini, istituito dal decreto-legge del Fare (art. 2 decreto-legge n. 69/2013) e finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.
Più precisamente secondo il Ministero sono ammissibili tutte le spese per l’acquisto (anche da fornitori esteri) o l’acquisizione in leasing di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da realizzare ovunque localizzate nel territorio nazionale.
L’acquisto dei software è agevolabile purché non si tratti di mera sostituzione di beni esistenti e l’investimento stesso sia configurabile in una delle tipologie previste dal regolamento GBER (creazione di un nuovo stabilimento, ampliamento di uno stabilimento esistente, diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi, trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente).
Sempre secondo il MISE è necessario distinguere tra software di base e software applicativo: nel primo caso il costo viene capitalizzato nell'hardware in quanto si tratta di software necessario per il funzionamento degli elaboratori elettronici e pertanto si considera parte integrante dell’hardware stesso, riconducibile alle immobilizzazioni materiali.
Per software applicativo si intende, invece, il software che mantiene una propria disciplina autonoma come bene immateriale, in quanto non strettamente necessario al funzionamento dell’hardware. Ai fini delle spese ammissibili, il software applicativo rientra nell’ampia categoria delle tecnologie digitali, ovvero le applicazioni software nonché i componenti hardware che le ospitano finalizzate allo studio, progettazione, sviluppo, realizzazione, supporto e gestione di sistemi informativi e di telecomunicazione.
I costi sostenuti per l’acquisto o l’acquisizione in leasing delle tecnologie digitali sono considerati ammissibili anche se parte delle relative spese vanno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali.
Il Mise ricorda che possono beneficiare delle agevolazioni le imprese classificate di dimensione micro, piccola e media che alla data di presentazione della domanda:
a) hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;
b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
c) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
d) non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate nei rispettivi regolamenti comunitari di settore.
Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia. In tal caso, le imprese proponenti, pena la revoca delle agevolazioni concesse, devono provvedere all’apertura della predetta sede operativa entro il termine massimo consentito per l’ultimazione dell’investimento ed attestarne l’avvenuta attivazione, nonché la conseguente iscrizione al Registro delle imprese di riferimento, in sede di trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell’investimento.
Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio (si pensi ad esempio alle start up innovative), non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, ai fini della determinazione della dimensione di impresa sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell’attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.
Infine il Ministero ricorda che una media impresa che assume la dimensione di grande impresa successivamente alla presentazione della domanda mantiene comunque i requisiti previsti della Nuova Sabatini, dato che la dimensione viene rilevata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa.
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