Nuova imprenditorialità: definiti termini e modalità di presentazione delle domande
A cura della redazione
Il MISE, con la circolare n. 117378 dell’8 aprile 2021, ha fornito indicazioni in merito ai termini e alle modalità di presentazione delle domande di agevolazione volte a sostenere nuova imprenditorialità, in tutto il territorio nazionale, attraverso la creazione di micro e piccole imprese competitive, a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile (ai sensi del decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia, 4.12.2020 che ridefinisce la disciplina di attuazione della misura di cui al Titolo I, Capo 0I del D.Lgs. 185/2000, adottata con regolamento 8.7.2015, n. 140).
L’agevolazione in esame si rivolge alle micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione e in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne.
Possono accedere anche le persone fisiche che intendono costituire una nuova impresa purché esse facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovarne l’avvenuta costituzione entro i termini indicati nella comunicazione di ammissione alle agevolazioni.
Sono ammissibili le iniziative, realizzabili su tutto il territorio nazionale, promosse nei seguenti settori:
- produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli;
- fornitura di servizi alle imprese e alle persone ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale;
- commercio di beni e servizi;
- turismo ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché' le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.
I programmi di investimento proposti dalle imprese costituite da non più di 36 mesi possono prevedere spese ammissibili non superiori a euro 1.500.000; nell’ambito del predetto massimale può rientrare, altresì, un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante (da giustificare nel piano di impresa e utilizzabile ai fini del pagamento di materie prime, servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa e godimento di beni di terzi), nel limite del 20% delle spese di investimento.
Per le imprese costituite da più di 36 mesi e da non più di 60 mesi, l’importo delle spese ammissibili non può essere superiore a euro 3.000.000.
I programmi dovranno essere realizzati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento.
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 123/1998.
Le agevolazioni assumono la forma di finanziamento agevolato, a tasso zero, della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al 90% della spesa ammissibile.
Per le imprese costituite da non più di 36 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 20% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, brevetti e licenze d’uso.
Per le imprese costituite da non più di 60 mesi, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in misura pari al 15% delle spese relative a macchinari, impianti ed attrezzature, programmi informatici, brevetti, licenze e marchi.
In caso di esaurimento delle risorse finanziarie destinate al contributo a fondo perduto, le agevolazioni sono concesse nella sola forma di finanziamento agevolato.
Al fine di fornire un ulteriore sostegno alle imprese di più recente costituzione la misura prevede, inoltre, l’offerta di servizi di tutoraggio.
Riproduzione riservata ©