Nuova disciplina per accedere alle risorse per gestire la crisi d’impresa e salvaguardare l’occupazione
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 251/2022 è stato pubblicato il decreto del Mise 14/09/2022 che rivede la disciplina del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa di cui al DM 29/10/2020, al fine di incrementare gli investimenti attuabili in favore delle imprese beneficiarie e orientare l’intervento del Fondo stesso verso situazioni di difficoltà economico-finanziaria aventi profili occupazionali maggiormente rilevanti.
E’ bene ricordare che il Fondo non è destinato a sostenere tutte le imprese in difficoltà economica ma solo quelle titolari di marchi storici di interesse nazionale, le società di capitali aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250 e, indipendentemente dal numero degli occupati, le imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale.
La gestione delle risorse è affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa SPA – Invitalia.
Il nuovo decreto ministeriale prevede che le imprese versanti in uno stato di difficoltà economico-finanziaria, che presentano apposita domanda per accedere alle risorse, non debbano più necessariamente avviare un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del MISE.
Riguardo alle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale, il decreto prevede che possano accedere alle risorse quelle che hanno tali caratteristiche e che hanno un numero di dipendenti, comprensivo dei lavoratori a termine, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale, superiore a 20.
Il MISE dispone inoltre che per le imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e le società di capitali, per le quali è fissato un certo organico, il numero dei dipendenti è calcolato sulla base dell’attestazione della denuncia contributiva relativa al mese antecedente alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo o, alternativamente, come media tra la citata attestazione di denuncia contributiva e le analoghe attestazioni relative al medesimo mese dei due anni precedenti.
L’elenco delle imprese escluse viene ampliato, includendovi anche quelle soggette a partecipazione di controllo da parte dello Stato o di Enti pubblici.
Viene anche ampliato l’intervento complessivo del Fondo a sostegno di ogni programma di ristrutturazione, il cui limite passa da 10 milioni di euro a 30 milioni di euro.
Anche la procedura di accesso al Fondo viene modificata. Adesso si prevede che l’impresa proponente trasmetta al soggetto gestore, al Ministero e alla struttura per la crisi d’impresa una specifica istanza, recante, tra l’altro, indicazioni circa l’eventuale intervenuto avvio di un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del MISE (che si ricorda non è più obbligatorio), alla quale va allegato il programma di ristrutturazione nonché ogni ulteriore documentazione utile alla valutazione.
Si riconosce anche alla struttura per la crisi di impresa la facoltà di segnalare al soggetto gestore e al Ministero, situazioni che rivestono particolare rilevanza dal punto di vista industriale e/o occupazionale ai fini di una più efficace e celere azione del Fondo.
Il Decreto modifica anche la conclusione della procedura di accesso alle risorse del Fondo. Infatti adesso si prevede che se l’esito delle valutazioni è positivo, il soggetto gestore deve dare tempestiva comunicazione al MISE, trasmettendo una dettagliata scheda informativa che rappresenta compiutamente la struttura dell’operazione dell’intervento del Fondo anche sotto il profilo finanziario. Decorso il termine di 20 giorni dalla citata comunicazione, salvo che il Mise non ravvisi motivi ostativi all’approvazione del programma in relazione alla rilevanza strategica ovvero all’impatto sui profili occupazionali e sullo sviluppo del sistema produttivo, il soggetto gestore adotta una delibera di approvazione. Si prevede anche che il soggetto gestore possa adottare la delibera di approvazione anche prima dei 20 giorni predetti, se il MISE non ravvisa motivi ostativi.
Invece, se dalla valutazione emerge che l’impresa richiedente non ha i requisiti necessari, il soggetto gestore adotterà una delibera di rigetto.
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