Pubblicata in Gazzetta europea la revisione della Direttiva europea sull’amianto, la Direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro

 

Cosa tratta?

La Direttiva rientra nel Piano europeo di lotta contro il cancro, infatti ben il 78% dei tumori professionali riconosciuti negli Stati membri dell’UE sono correlati all’amianto, quando le fibre di amianto vengono rilasciate e inalate, ad esempio durante i lavori di ristrutturazione, rappresentano una minaccia per la salute dei lavoratori.

Le nuove norme riducono in modo considerevole gli attuali valori limite per l’amianto e prevedono modalità più accurate per misurare i livelli di esposizione basate sulla microscopia elettronica, un metodo più moderno e sensibile. Inoltre, prevedono interventi di prevenzione negli interventi di manutenzione di vecchi edifici contenenti amianto o sospettati di essere contaminati.

La Direttiva 2023/2668 dunque, intende inasprire la legislazione dell’UE a maggior tutela dei lavoratori dai rischi dell’amianto e introduce l’utilizzo di un metodo più moderno e sensibile per il conteggio delle fibre di amianto, ovvero la microscopia elettronica (EM).

La microscopia ottica è attualmente il metodo più usato per una regolare misurazione dell’amianto. Ma dovrebbe essere utilizzato un metodo più moderno e più sensibile basato sulla microscopia elettronica o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti o più sensibili, tenendo conto allo stesso tempo della necessità di un periodo adeguato di adattamento tecnico e di una maggiore coerenza tra le diverse metodologie.

 

Quando entra in vigore?

La Direttiva entra in vigore il 20 dicembre 2023, ma avrà attuazione a partire dal 21 dicembre 2025.

 

Indicazioni operative

Fino al 20 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo (TWA) di 8 ore.

Entro il 21 dicembre 2029, i datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell’aria superiore a:

  • 0,01 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore (considerate fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri dal 21.12.2029);

    o

  • 0,002 fibre per cm3, misurata in rapporto a una TWA di 8 ore.

Quando il pertinente valore limite fissato viene superato, o se vi è motivo di ritenere che siano stati disturbati materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori in modo tale da sprigionare polvere di amianto, i lavori cessano immediatamente, e sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione.

Le imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o rimozione dell’amianto ottengono, prima dell’inizio dei lavori, un’autorizzazione dall’autorità competente. A tal fine forniscono a tale autorità competente almeno la prova di conformità e i certificati attestanti il completamento della formazione.

Entro il 31 dicembre 2028, la Commissione valuta la fattibilità di un ulteriore abbassamento dei valori limite sulla base delle relazioni presentate dagli Stati membri, della disponibilità di prove scientifiche, degli sviluppi tecnici e del rapporto tra i nuovi metodi analitici e il valore numerico del valore limite.