Nullità del termine: l'indennità non comprende le spettanze per la ricostruzione della carriera
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11077 del 28 maggio 2015, ha stabilito che l’indennità riconosciuta al lavoratore, in seguito alla dichiarazione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ricomprende qualsiasi differenza retributiva e contributiva connessa al riconoscimento dell'esistenza del rapporto a tempo indeterminato, ivi compreso ogni incremento legato all’anzianità e/o alla progressione di carriera, nonché ogni compenso successivo al termine del rapporto ovvero alla messa in mora del datore.
Ciò detto, la suddetta indennità non comprende le spettanze per ricostruzione di carriera.
In definitiva, come già affermato da Cass. nn. 13630 e 13732 del 2014, cui hanno dato continuità, da ultimo, Cass. 262/2015 e numerose decisioni coeve conformi, l'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della L. 183/2010 (come chiarito e interpretato dalla L. 92/2012), risarcisce il danno subito per il mancato lavoro e lo risarcisce in tutte le sue conseguenze retributive e contributive, in tal senso è onnicomprensiva. Mentre non riguarda il periodo (in caso di un unico contratto a termine) o i periodi di lavoro (in caso di più contratti a termine). I diritti relativi a questi periodi non possono essere intaccati e inglobati nell'indennizzo forfetizzato del danno causato dal non lavoro. Per questi periodi non vi è niente da risarcire ed il risarcimento mediante indennizzo non può, in una sorta di eterogenesi dei fini, risolversi nella contrazione di diritti legati da un rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa effettuata.
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