Nullità del contratto a termine e indennizzo retroattivo
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 65 del 3/01/2011 e 80 del 4/01/2011, è intervenuta in merito all’applicazione retroattiva dei nuovi parametri per l’applicazione delle sanzioni introdotti dalla L. 183/2010 in caso di nullità del contratto a termine.
Con la prima sentenza la Suprema Corte ha deciso che la disposizione contenuta nell’art. 32, c.5 della L. 183/2010 (pagamento da parte del datore di lavoro di un’indennità omnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità in caso di conversione del rapporto a termine) non può trovare applicazione se la condanna al risarcimento del danno è già passata in giudicato alla data della sua entrata in vigore.
Nel caso in esame l’azienda (Poste italiane spa) aveva impugnato la sentenza di secondo grado che confermava la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato , ma non la condanna risarcitoria, sulla quale quindi ai sensi dell’art. 324 cpc, si è formato il giudicato.
La Suprema Corte infatti ha spiegato che l’impugnazione della sentenza sulla natura del contratto di lavoro non estende i suoi effetti anche sulla condanna risarcitoria che ha una propria individualità, specificità e autonomia.
Invece con la sentenza n. 80 del 4/01/2011 la Corte di Cassazione ha deciso che per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che introduce con efficacia retroattiva una nuova disciplina del rapporto controverso (nel caso in esame l’art. 32 della L. 183/2010 che prevede il pagamento da parte del datore di lavoro di un’indennità omnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità in caso di conversione del rapporto a termine) è necessario che il quesito di diritto sia formulato in maniera specifica e che sia chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio, dovendosi ritenere come inesistente un quesito generico o non pertinente.
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