Nulla osta con almeno 30 mila euro di reddito
A cura della redazione
L’INL, con la nota prot. n. 2066 del 21 marzo 2023, ha fornito importanti precisazioni sulle novità introdotte nel T.U. immigrazione dal DL 20/2023 (G.U. n. 59/2023), soprattutto in merito alla capacità economica che deve possedere il datore di lavoro che intende assumere lo straniero e al concetto di congruità del numero di richieste di nulla osta presentate allo Sportello Unico per l’immigrazione.
Secondo l’INL, la verifica della congruità deve avere ad oggetto la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero dei dipendenti e l’attività svolta dall’impresa.
In merito alla capacità economica, l’INL richiama le indicazioni già fornite con la circolare 3/2022 e quanto stabilito dall’art. 9 del DM 27/05/2020 e precisa che se il datore di lavoro (sia persona fisica, ente o società) presenta una sola istanza di nulla osta al lavoro subordinato deve avere un reddito imponibile o un fatturato pari almeno a 30.000 euro, così come risultano dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente.
Invece, nel caso in cui si tratti di datore di lavoro domestico che presenta un’istanza per una colf o una badante, deve avere un reddito imponibile non inferiore a 20.000 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona, mentre il limite sale a 27.000 euro se la famiglia anagrafica è composta da più familiari conviventi. Detti limiti economici non operano nei confronti del datore di lavoro che assume l’assistente alla persona per se stesso, essendo affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza.
Se l’azienda è di nuova costituzione potranno essere presi in considerazioni indici rivelatori della capacità economica quali, a titolo esemplificativo, l’esame del fatturato presuntivo del primo anno di attività o la consistenza del capitale sociale versato, il tutto rapportato alle concrete esigenze rappresentate dall’impresa.
In ogni caso, se il datore di lavoro presenta più richieste di autorizzazione all’ingresso dovrà possedere, alternativamente un fatturato al netto degli acquisiti superiore a 30.000 euro oppure un reddito imponibile superiore a 30.000 euro. In entrambi i casi il requisito economico deve essere sufficiente a coprire il costo del lavoro di tutti i dipendenti in forza, compresi gli stranieri che intende assumere. Il costo del lavoro è dato dalla retribuzione lorda spettante sulla base del CCNL applicato in azienda.
L’asseverazione rilasciata a seguito di esito positivo delle verifiche effettuate, deve poi essere prodotta allo Sportello unico per l’immigrazione unitamente alla richiesta di nulla osta, a meno che le istanze non siano presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro un apposito protocollo di intesa. Infatti in quest’ultimo caso sono le stesse organizzazioni datoriali che si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti richiesti dalla norma.
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