Novità sul regolamento deforestazione zero
A cura della redazione
Il 14 novembre 2024 il Parlamento Europeo ha votato per il rinvio di un anno della partenza degli obblighi per piccole e grandi imprese del regolamento 2023/1115/UE (EUDR – European Deforestation-free products Regulation), andando incontro alle richieste dei partner internazionali, che avevano espresso preoccupazione per lo stato di preparazione.
Cosa tratta
Il regolamento introduce regole per l’immissione sul mercato UE, ma anche l’esportazione, di alcuni prodotti, allo scopo di:
- ridurre al minimo il contributo dell’Unione alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo, contribuendo in tal modo a ridurre la deforestazione globale;
- ridurre il contributo dell’Unione alle emissioni di gas a effetto serra e alla perdita di biodiversità a livello mondiale.
Sono interessati operatori e commercianti che trattano determinati prodotti, come, caffè, olio di palma, gomma, soia, legno, cacao, bovini; a questi, la norma impone di assicurarsi che le materie prime e i prodotti siano a deforestazione zero, ovvero che non provengano da terreni oggetto di recente deforestazione o che abbiano subito un degrado forestale.
In particolare, il regolamento prevede tre requisiti per i prodotti indicati:
- che siano a deforestazione, come anticipato;
- che siano prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione;
- che siano oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.
Con il rinvio votato dal Parlamento Europeo, i grandi operatori e i commercianti dovrebbero rispettare gli obblighi derivanti dal presente regolamento a decorrere dal 30 dicembre 2025, mentre le microimprese e le piccole imprese avrebbero tempo fino al 30 giugno 2026.
Il primo documento di orientamento
Come da accordi con i partner, per facilitare il graduale avvicinamento alla conformità rispetto agli obblighi previsti, è stato pubblicato un documento di orientamento, che rappresenta una guida per le imprese sull'applicazione della nuova disciplina e chiarisce, in particolare, cosa debba intendersi per "immissione sul mercato", "esportazione", "operatore".
Viene inoltre chiarito il concetto di “dovuta diligenza”: si fa riferimento alle procedure e alle misure (sistema di dovuta diligenza) che gli operatori devono mettere in atto e mantenere per garantire la conformità dei prodotti, che includono la raccolta di informazioni dai fornitori, la valutazione del rischio sulla base di esse e le conseguenti misure di mitigazione del rischio da adottare. A questo proposito, il documento indica come effettuare una valutazione del rischio sulla propria catena di approvvigionamento, gestendone i diversi gradi di complessità, in base al numero di fonti e paesi da cui provengono le materie prime dei prodotti trattati. Ovviamente, più elevato è questo numero, più il rischio potrà risulta alto.
Infine, il testo di orientamento chiarisce i prodotti per i quali le nuove regole risultano effettivamente applicabili.
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