L'INPS, con la circolare 29/04/2008 n.53, ha fornito alcune precisazioni al fine di conseguire una maggiore tempestività, trasparenza e correttezza nella concessione dei permessi e dei congedi per l'assistenza ai disabili.
I chiarimenti possono essere così sintetizzati:
- Il diritto dovere di concedere i tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore che deve assistere una persona con handicap in situazione di gravità spetta solo al datore di lavoro.
- Il provvedimento di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi rilasciato dall'INPS attiene solo all'aspetto economico dato che incide esclusivamente sul rapporto previdenziale che si svolge tra ente assicuratore e datore di lavoro e ha come beneficiario il lavoratore.
- In caso di assistenza continuativa (per il quale in precedenza veniva richiesto la presentazione di un programma di assistenza a firma congiunta con la persona da assistere) la verifica della concreta sussistenza dei requisiti di sistematicità e adeguatezza dell'assistenza stessa ai fini della concessione dei permessi è un potere che compete solo al datore di lavoro nella concreta gestione del singolo rapporto lavorativo. L'INPS non dovrà più richiedere il programma di assistenza.
-  Il provvedimento di riconoscimento dei permessi non è più soggetto a limitazioni temporali di validità. Unica eccezione i provvedimenti di riconoscimento solo temporaneo in caso di disabilità grave.
- In caso di accertamento della condizione di grave disabilità, se la commissione medica non si pronuncia entro 90 giorni dalla richiesta, l'accertamento effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella patologia denunciata rimane efficace fino all'accertamento definitivo da parte della commissione predetta. Il lavoratore deve allegare alla richiesta di fruizione dei permessi copia della domanda di accertamento della disabilità grave presentata alla commissione e la dichiarazione liberatoria con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che risultassero indebite, se al termine della verifica non venisse accertata la suddetta disabilità.
- Il lavoratore con disabilità grave che già fruisce dei permessi per se stesso ex lege 104/92 può cumulare anche il godimento dei permessi dei tre giorni al mese per assistere un familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare detta assistenza al familiare.
- Il divieto di cumulare il congedo straordinario di due anni con il permesso di tre giorni al mese nei confronti dello stesso disabile vale solo se i due benefici vengono fruiti nelle stesse giornate. Possono invece validamente essere fruiti nello stesso mese purchè in giorni diversi.