Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il “Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE”

 

Cosa tratta?

Il 28 luglio 2023 è stato pubblicato il Regolamento cosiddetto “batterie”, ma meglio identificato con Regolamento (UE) 2023/1542 che aggiorna la disciplina sulle batterie e rifiuti da batterie in modifica alla direttiva 2008/98/CE (sui rifiuti), al regolamento (UE) 2019/1020 (vigilanza sui prodotti immessi in mercato), e abrogando di fatto la Direttiva Batterie (Dir 2006/66/CE) che aveva determinato un miglioramento nell’efficienza ambientale delle batterie e istituito norme e obblighi comuni per gli operatori economici.

Il Regolamento europeo sulle batterie è composto da 96 articoli e XV allegati tecnici ed ha come obiettivo di ridurre gli effetti negativi delle batterie sull'ambiente, proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo e riducendo gli effetti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti di batterie.

 

Quando entra in vigore?

Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea., dunque il 17 agosto 2023, ma si applicherà a decorrere dal 18 febbraio 2024, fatto salvo quanto disposto nel secondo comma e nelle altre disposizioni del regolamento.

Le seguenti disposizioni si applicano come segue:

  • l’articolo 11 si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027;
  • l’articolo 17 e il capo VI si applicano a decorrere dal 18 agosto 2024, ad eccezione dell’articolo 17, paragrafo 2, che si applica a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 30, paragrafo 2;
  • il capo VIII si applica a decorrere dal 18 agosto 2025.

 

Indicazioni operative

Il regolamento stabilisce i principi in materia di sostenibilità, sicurezza, etichettatura, marcatura e informazioni sullo stato di salute e sulla durata, per consentire l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle batterie all’interno dell’Unione.

Tra le disposizioni del provvedimento, si segnala la previsione di una dichiarazione dell’impronta di carbonio per le batterie per veicoli elettrici, le batterie industriali ricaricabili con una capacità superiore a 2 kWh e le batterie per mezzi di trasporto leggeri, nonché l’apposizione di un’etichetta obbligatoria sulle batterie volta a identificare il fabbricante, la categoria, luogo e data di fabbricazione, sostanze pericolose presenti, etc.

Stabilisce inoltre requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione e fissa ambiziosi obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili (63% entro la fine del 2027 e 73% entro la fine del 2030) e introduce un obiettivo di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri (51% entro la fine del 2028 e il 61% entro la fine del 2031).

Da ultimo, si segnala che a decorrere dal 18 febbraio 2027, tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato o messe in servizio dovranno essere registrate in formato elettronico e dotate di un “passaporto della batteria”.