L'Agenzia delle entrate (circolare n. 77 del 3 agosto 2001) chiarisce le ultime novità in materia di liquidazione delle imposte, di errori c.d. "formali" e di motivazione degli atti così come stabilito dal d.lgs. n. 32/2001. Liquidazione delle imposte - Il decreto anzidetto ha introdotto le seguenti novità: in caso di incertezze della norma gli uffici devono invitare il contribuente a fornire chiarimenti o ulteriore documentazione entro un congruo termine (almeno 30 giorni); le comunicazioni devono avvenire con un mezzo ben specificato (anche se bon tassativo); l'obbligo di comunicazione non sussiste nel caso in cui il contribuente non è tenuto al versamento diretto ed infine sono nulli gli atti iscritti a ruolo senza il rispetto delle precedenti regole procedimentali. L'Agenzia ha precisato che i chiarimenti (o documenti) oltre che richiesti dall'Ufficio possono essere forniti anche su autonoma iniziativa del contribuente. La distinzione di queste ipotesi assume rilevanza allorché è necessario calcolare i 30 giorni entro i quali il contribuente può versare il dovuto oltre agli interessi ed alle sanzioni ridotte; infatti se è stato l'ufficio a richiedere i chiarimenti è pacifico che i 30 giorni decorreranno dalla definitiva liquidazione/comunicazione da parte dello stesso al contribuente mentre nel caso contrario la "proroga" di fatto opera solo nel caso in cui le ulteriori deduzioni presentate dal contribuente hanno avuto la conseguenza di una rideterminazione dell'imposta (autotutela). Pertanto la riammissione nei termini non si verifica nel caso in cui le deduzioni del contribuenti vengono disattesa dall'ufficio e l'imposta viene confermata secondo l'originaria liquidazione. Motivazioni - La motivazione dovrà evidenziare l'imponibile accertato, le aliquote applicate, le imposte liquidate, le ritenute d'acconto ed i crediti d'imposta nonché i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'emissione dell'atto di accertamento. Nel caso in cui l'atto richiami un altro atto non precedentemente notificato o comunicato al contribuente, lo stesso dovrà essere allegato integralmente o comunque riprodurne il contenuto essenziale. Errori formali - Quanto alle violazioni che dipendano da obiettive condizioni di incertezza sulla portata o sull'ambito di applicazione della norma o che comunque hanno natura formale e non incidono sulla determinazione del tributo, l'Agenzia ha precisato che le stesse, per non essere sanzionate, non devono comunque arrecare pregiudizio all'attività di controllo dell'amministrazione. Pertanto il comma 4, lettera b) dell'articolo 13 D.lgs. 472/1997 è abrogato in quanto prevedeva la sanzione ridotta per le medesime violazioni che ora rimangono escluse. A solo titolo esemplificativo per violazioni formali l'Agenzia identifica quelle punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa anche se sono palesemente da escludere quelle che, come detto, ostacolano l'attività di controllo (es. omessa presentazione della dichiarazione). L'Agenzia da mandato agli uffici di valutare di volta in volta in concreto le singole fattispecie a posteriori onde addivenirne ad una precisa identificazione e qualificazione della violazione. Riscossione - tutte le cartelle emesse a partire dal 1° luglio 2001 devono indicare la data in cui il ruolo diventa esecutivo al fine di permettere al contribuente di riscontrare direttamente il rispetto dei termini di decadenza previsti dalla legge.