Pubblicata la nota prot. n. 724 da Parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la quale fornisce indicazioni, ai propri ispettori, circa l’applicazione delle disposizioni

Cosa tratta?

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – D.G. per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, con il D.D. n. 111 emanato lo scorso 20 settembre ha proceduto alla rivalutazione degli importi delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, in applicazione di quanto previsto dall’art. 306, comma 4 -bis, del medesimo d.lgs. n. 81/2008 (per un maggiore approfondimento consultare la news precedentemente pubblicata).

In ossequio al principio di irretroattività dei trattamenti sanzionatori più rigidi, che riguarda sia le violazioni punite penalmente sia quelle punite in via amministrativa, la rivalutazione di cui al D.D. n. 111 trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il 6 ottobre u.s.

L’incremento non si applica alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 (contrasto a lavoro irregolare e tutela salute e sicurezza), che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono “propriamente sanzione”.

In relazione all’applicazione della rivalutazione alle sanzioni di seguito specificate:

  • d.lgs. n. 101/2020 in materia di radiazioni ionizzanti;
  • sanzione amministrativa prevista per la ritardata o omessa comunicazione in relazione ai lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008;
  • sanzioni modificate al d.lgs. n. 81/2008 dalla legge n. 215/2021 (legge di conversione del DL n. 146/2021);

si fa riserva di fornire specifiche indicazioni a seguito di ulteriori chiarimenti che saranno forniti dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Quando entra in vigore?

Nota pubblicata il 30 ottobre 2023.

Indicazioni operative

L’INL fornisce all’interno della nota che alleghiamo qui di seguito, un quadro riepilogativo delle contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative dell'arresto o ammenda o solo ammenda, con l’indicazione degli importi rivalutati per effetto del D.D. n. 111/2023.