L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato una nota di chiarimento riguardo le modalità di erogazione della formazione per i generatori di vapore

 

Cosa tratta?

Il Decreto n. 94 del 7 agosto 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 30 settembre 2020, in attuazione dell’articolo 73-bis, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le disposizioni contenute sono entrate in vigore il 30 settembre 2021.

Il conduttore di generatori di vapore è una figura tecnica con requisiti stabiliti in prima istanza dalla definizione del vecchio Regio Decreto 824 del 12.05.1927, poi dal DM 01.03.1974 e successive modifiche del 07.02.1979 fino al suddetto DM 7 agosto 2020.

Il generatore di vapore è l’insieme composto dalla caldaia e dagli organi di controllo e sicurezza garantiti come unica macchina dal Costruttore, la caldaia è definita come una struttura in pressione comprendente il focolare ove possono crearsi pericoli di surriscaldamento. I generatori sono suddivisi in quattro gradi in relazione alla producibilità in t/h.

I conduttori di generatori di vapore per conseguire il patentino devono frequentare un corso teorico e pratico, i contenuti dei corsi di formazione sono diversificati per grado, così come le durate minime dei corsi (sia per le due parti teoriche, sia per la parte pratica), i quali sono diversificati in funzione del grado da conseguire, del titolo di studio posseduto e dell'eventuale patentino già conseguito.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro - ha trasmesso il parere, in riferimento all’articolo 4, punto 4.2, dell’Allegato II del D.M. 7 agosto 2020, n. 94 ed in particolare alla possibilità o meno di erogare i corsi in modalità videoconferenza sincrona.

La Direzione ritiene che “in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, trovi applicazione quanto contemplato nel citato punto 4.2, dovendosi, pertanto, escludere le altre differenti modalità di erogazione della formazione teorico - pratica per il conseguimento del predetto titolo abilitante”.

 

Quando entra in vigore?

Nota pubblicata il 6 febbraio 2024.

 

Indicazioni operative

La Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro ritiene da escludersi la modalità videoconferenza sincrona ai fini dell’espletamento dei corsi di formazione per l’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento.