Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti
A cura della redazione
Pubblicato il DM 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”
Cosa tratta?
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.187 dell’11 agosto 2022 il DM 26 luglio 2022, le norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.
Le norme tecniche, stabilite nell’allegato 1 si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonchè ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m². Le norme tecniche di cui all’allegato 1 si applicano sia agli impianti di nuova realizzazione sia a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente.
Il comma 3 dell’articolo 3 riporta indicazioni per i casi di modifica e ampliamento delle attività esistenti.
All’articolo 4 le indicazioni per l’impiego dei prodotti antincendio, identificazione, qualifica e accettazione del responsabile, norme alle quali devono essere conformi.
In base all’art.5, il decreto non comporta adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore:
- siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
- siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
L’art. 5, relativo alle disposizioni transitorie e finali precisa inoltre che, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, le attività di stoccaggio rifiuti dovranno adeguarsi alle disposizioni contenute nella regola tecnica di cui all’allegato 1 entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Quando entra in vigore?
Il DM entra in vigore dal 9 novembre 2022, a 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.
Indicazioni operative
Effettuare la valutazione del rischio incendio secondo la metodologia riportata nelle regole tecniche, tenendo conto delle caratteristiche generali di pericolo dei rifiuti stoccati nonché delle operazioni di smaltimento o recupero effettuate.
Applicare tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti.
Applicare le prescrizioni in merito alle aree a rischio specifico, e, ove pertinenti, le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali.
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