Rapporto di lavoro
Norme più severe per gli autotrasportatori
A cura della redazione
La legge n. 120/2010 ("Disposizioni in materia di sicurezza stradale"), recante modifiche al D. Lgs n. 285/1992 (c.d. Codice della Strada), introduce importanti novità in relazione ai compiti del personale ispettivo in materia di autotrasporto.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro, con la nota n. 13587 del 2 agosto 2010, ha fornito le prime istruzioni operative in merito alle disposizioni entrate in vigore dal 13 agosto scorso.
L’art. 174 della citata legge prevede che le violazioni in merito alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o persone, possono essere accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo (i cronotachigrafi, sia analogici sia digitali) installati sui veicoli, oltre che attraverso i registri di servizio. Il suddetto articolo ha, inoltre, introdotto un meccanismo graduale e progressivo di incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie prescritte in caso di inosservanza dei limiti massimi dei tempi di guida e dei periodi minimi di riposo dei conducenti (giornaliero e settimanale). Più precisamente, sono previste due soglie percentuali, del 10% e del 20%, rispetto alle quali si applica una sanzione amministrativa maggiorata in relazione alla gravità della violazione commessa.
L’art. 178, al comma 2, ha previsto che i libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio debbano essere esibiti, per il controllo, ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici; pertanto non è più prevista l'esibizione di tale documentazione al personale ispettivo del Ministero del lavoro.
Il secondo comma dell’art. 179 dopo le parole: "oppure non inserisce il foglio di registrazione" (nel caso dell'apparecchio analogico) inserisce le seguenti parole "o la scheda del conducente".
Con la legge n. 120/2010 viene, inoltre, introdotto il comma 8-bis che prevede in caso di incidente con danno a persone o a cose dei veicoli muniti di cronotachigrafo, che l'organo accertatore segnali il fatto all'autorità competente (e quindi alla DPL competente territorialmente), al fine di disporre la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.
L’art. 200 prevede che il verbale, redatto anche con l'ausilio di sistemi informatici, debba contenere la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l'identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.
In base a quanto previsto dall’art. 201 la notifica dei verbali di contestazione delle violazioni deve avvenire "entro novanta giorni" dall'accertamento.
Infine, l’art. 202-bis, in materia di rateazione delle sanzioni pecuniarie, prevede che i soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
Inoltre, le modalità di attuazione di tale articolo sono disciplinate con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, del Lavoro e delle politiche sociali e delle Infrastrutture e dei trasporti.
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