Norma tecnica antincendio per gli impianti di produzione di idrogeno
A cura della redazione
Pubblicato il Decreto 7 luglio 2023 “Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio”
Cosa tratta?
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio, ai fini della prevenzione incendi, degli impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi (i cosiddetti elettrolizzatori) e dei relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno gassoso.
In particolare agli impianti:
- di nuova realizzazione;
- esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, in caso di modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.
Previa valutazione del rischio, le disposizioni possono essere applicate anche ad attività di produzione e stoccaggio di idrogeno diverse da queste.
In base alla RTV, l’adeguamento alla nuova regola tecnica non ricorre per le attività che, alla data di entrata in vigore del DM 7 luglio 2023:
- siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- siano in regola con gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, gli impianti devono essere realizzati e gestiti in modo da garantire i seguenti obiettivi:
- minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché' di incendio e di esplosione;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all'impianto;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Quando entra in vigore?
Il Decreto entrerà in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta, quindi a partire dal 21 agosto 2023.
Indicazioni operative
La Regola tecnica riporta i requisiti costruttivi delle attrezzature a pressione e degli insiemi che costituiscono l’impianto, richiamando:
- il rispetto delle norme comunitarie e la protezione dalla sovrapressione;
- la riduzione al minimo della possibilità di rilasci accidentali di idrogeno;
- il rispetto delle indicazioni riportate nel libretto d’installazione, uso e manutenzione, fornito dal costruttore o secondo le indicazioni contenute nella regola dell’arte o definite dal progettista.
L’impiego dei prodotti per uso antincendio è consentito a specifiche condizioni: devono essere identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante, qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto e accettati dal responsabile dell’attività.
Si fa riferimento anche alla equivalenza del livello di protezione, garantito dai prodotti per uso antincendio che deve essere valutata dal Ministero dell’interno applicando le procedure previste dal regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e, a decorrere dal 19 aprile 2020, da quelle previste dal regolamento (UE) 2019/515 del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro.
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