Nona salvaguardia pensionistica: istruzioni operative per inoltrare la domanda
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare n. 39 del 2/03/2021, ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della domanda al fine di fruire della c.d. salvaguardia pensionistica (c.d. nona salvaguardia) consistente nel riconoscere ad alcune categorie di lavoratori la possibilità di continuare ad applicarsi i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche e il regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del DL 201/2011 (L. 214/2011), anche se i requisiti per l’accesso al pensionamento sono stati maturati successivamente al 31 dicembre 2011.
Infatti la Legge di Bilancio 2021 ha individuato un nuovo contingente numerico di 2.400 unità che possono accedere all’agevolazione previdenziale.
I lavoratori interessati alla salvaguardia devono presentare, a pena di decadenza, istanza di accesso al beneficio entro il 2 marzo 2021, ovvero entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge di Bilancio.
Ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con il decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 14 febbraio 2014 (G.U. n. 89/2014).
I trattamenti pensionistici da liquidare in favore dei soggetti beneficiari della salvaguardia in argomento non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2021, data di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020.
Invece i prosecutori volontari devono presentare istanza di accesso al beneficio all’INPS entro e non oltre il 2 marzo 2021.
Le modalità di presentazione delle domande in argomento sono state illustrate con il messaggio n. 195 del 18 gennaio 2021, al quale si rinvia.
Contro il provvedimento di diniego delle istanze di cui sopra, gli interessati potranno presentare domanda di riesame, presso la Struttura territoriale competente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.
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