L’INPS, con il Messaggio n.195 del 18/01/2021, ha fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande di pensione da parte dei lavoratori rientranti nella c.d. non salvaguardia, come previsto dall’articolo 1, commi da 346 a 348, della legge n. 178/2020.

Più precisamente le istruzioni sono relative alla presentazione delle domande di verifica del diritto a pensione e delle domande di pensione. L’INPS comunica altresì l’aggiornamento del sistema di gestione per la presentazione delle domande da parte dei lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche e private e dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.

Il sistema di gestione delle domande è stato aggiornato con la tipologia relativa alla verifica del diritto a pensione.

In particolare, nel campo TIPOLOGIA, va indicata la tipologia di lavoratore scegliendo tra: Lavoratori autorizzati ai VV con versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011; Lavoratori autorizzati ai VV senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011; Lavoratori cessati entro il 30/06/2012; Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012; Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale; Lavoratori in Congedo per figli con disabilità; Lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

Il messaggio sottolinea che la domanda presentata all’INPS da parte dei soggetti appartenenti ad alcune delle categorie sopra individuate non sostituisce quella che deve essere presentata dagli stessi alla sede dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente, secondo modalità da definire.

Per la presentazione della domanda, i cittadini possono accedere al servizio on line “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione, Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione” e selezionare la voce “Pensione di Vecchiaia/Anticipata” all’interno della sezione “Nuova Prestazione Pensionistica”.