Il Garante privacy, con il parere n. 18 del 27/01/2022, ha stabilito che non contrasta con le disposizione sul trattamento dei dati personali lo schema di DPCM ai sensi dall’art. 9-bis, del DL 52/2021, che prevede l’utilizzo di appositi dispositivi per la verifica della validità dei certificati di esenzione dall’obbligo vaccinale covid-19, in luogo della presentazione degli stessi su formati cartacei.

La necessità di prevedere strumenti automatizzati per il controllo delle citate certificazioni nasce dal fatto che la presentazione di un documento cartaceo di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19, diverso dalla certificazione verde, rivela inevitabilmente a terzi la sussistenza di una condizione di salute dell’interessato che gli impedisce, in via temporanea o definitiva, di sottoporsi alla predetta vaccinazione.

In precedenza il Garante, con il provvedimento del 13 dicembre 2021, aveva già ribadito la necessità di intervenire prioritariamente per assicurare che i soggetti esenti dalla vaccinazione, in caso di accesso ai servizi e alle attività per le quali è richiesta la certificazione verde, possano presentare un documento digitale dotato di QR Code che, attraverso l’uso dei sistemi di verifica previsti dalla normativa vigente, riveli le medesime informazioni delle certificazioni verdi Covid-19, ovvero quelle relative all’autenticità, alla validità e all’integrità della certificazione e alle generalità dell’interessato, senza che siano anche visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

In conformità ai principi applicabili al trattamento dei dati personali, l’Autorità ha evidenziato che il soggetto deputato al controllo della certificazione digitale di esenzione non deve, quindi, venire a conoscenza non solo della condizione di salute alla base della quale è stata emessa la certificazione di esenzione e data di fine della validità della stessa, ma soprattutto che trattasi di una certificazione diversa da quella verde.

In tali occasioni il Garante ha rappresentato che tali misure di garanzia si rendevano ancor più necessarie in ragione dell’estensione dell’uso delle certificazioni verdi Covid-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro e alle nuove modalità di impiego delle stesse.

Lo schema di decreto in esame è stato elaborato tenendo conto delle predette sollecitazioni e indicazioni fornite dall’Autorità, anche nell’ambito di interlocuzioni informali con il Ministero della salute.

E’ per questo motivo che l’Autorità, preso atto delle misure di garanzia che lo schema del DPCM intende adottare, le ha ritenute appropriate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche.