Non solo trattamenti di anzianità e di vecchiaia per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 20/05/2016 n.83, ha riepilogato i requisiti di accesso e le modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici erogati a favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, dopo la soppressione dell’ENPALS ad opera del DL 201/2011 (L. 214/2011).
L’Istituto previdenziale, dopo aver riepilogato l’evoluzione della disciplina che regolamenta i lavoratori dello spettacolo iscritti all’ex gestione ENPALS, ha precisato che ai fini previdenziali i lavoratori iscritti al FPLS sono suddivisi in tre gruppi:
- un primo gruppo (A) al quale appartengono coloro che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli.
- un secondo gruppo (B) dove vengono inseriti coloro che prestano, a tempo determinato, attività al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente.
- un terzo gruppo (C) di lavoratori al quale appartengono coloro che prestano attività a tempo indeterminato.
Per determinare l’anzianità contributiva necessaria per il perfezionamento del diritto alle relative prestazioni pensionistiche, il requisito dell'annualità di contribuzione viene così distinto: 120 gg. per i lavoratori appartenenti al Gruppo A; 260 gg. per i lavoratori appartenenti al Gruppo B; 312 gg. per i lavoratori appartenenti al Gruppo C.
Ai fini dell’accertamento del requisito dell’annualità di contribuzione l’INPS precisa che: per le anzianità contributive maturate sino al 31.12.1992, il requisito dell’annualità di contribuzione deve intendersi perfezionato al raggiungimento di 60 contributi giornalieri, per le categorie di lavoratori artistiche e tecniche appartenenti al previgente primo gruppo, ed al raggiungimento di 180 contributi giornalieri per le altre categorie appartenenti al secondo gruppo; per le anzianità contributive maturate successivamente al 31.12.1992, invece il requisito dell’annualità di contribuzione va commisurato, rispettivamente a 120 e 260 contributi giornalieri; l’elevazione a 312 contributi giornalieri prevista per i lavoratori inquadrati nel gruppo C dispiega i suoi effetti per le anzianità contributive maturate dal 1° agosto 1997.
Tenuto conto delle particolari annualità richieste nei vari periodi per la maturazione del diritto a pensione occorre perfezionare due requisiti:
- l’anzianità assicurativa, ovvero l’arco temporale che deve trascorrere dal primo contributo versato o accreditato fino alla decorrenza della pensione (es. Pensione di vecchiaia: 20 anni dal primo contributo);
- il numero delle giornate che si richiedono per la copertura del periodo assicurativo richiesto.
Se il lavoratore matura il requisito contributivo prima di quello assicurativo, il diritto alla pensione non si perfeziona fino al raggiungimento degli anni di assicurazione richiesti dalla legge.
La circolare ricorda che il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo non eroga soltanto la pensione di vecchiaia o quella anticipata, ma al raggiungimento di determinati requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione, anche le seguenti prestazioni pensionistiche: assegno ordinario d’invalidità; pensione ordinaria di inabilità; pensione di invalidità specifica (per particolari categorie artistiche – cantanti, orchestrali, ballerini, etc.); assegno privilegiato di invalidità; pensione privilegiata di inabilità; pensione ai superstiti; pensione supplementare (vecchiaia, invalidità, superstiti) e supplemento di pensione.
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