La Corte di Cassazione, con la sentenza 23/11/2012 n.45831, ha deciso che non è necessaria la presenza del difensore se gli ispettori del lavoro eseguono semplici accertamenti amministrativi.
Per questi ultimi si devono intendere le verifiche compiute quando non è accaduto un infortunio o non si è verificata una malattia professionale o un incendio oppure non c’è stata una segnalazione di probabile reato, dato che in questi casi si tratta di indagini preliminari effettuate nell’ambito di un procedimento penale e dunque di accertamenti giudiziari.
Durante gli accertamenti amministrativi quindi gli ispettori hanno la facoltà, in qualsiasi momento ed in ogni parte, di visitare i luoghi di lavoro le e relative dipendente, di sottoporre a visita medica il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti ritenuti nocivi e, altresì, di chiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti e ai lavoratori le informazioni che ritengono necessarie per l’adempimento del loro compito, in esse comprese quelle sui processi di lavorazione. 
La presenza dell’avvocato invece è necessaria, quando l’ispettore agisce nella sua veste di ufficiale di polizia giudiziaria e deve procedere ad un interrogatorio.