La Corte di Cassazione, con la sentenza 14/06/2019 n. 16037, ha deciso che sono indici rilevatori di un rapporto di lavoro subordinato, tra gli altri, lo svolgimento dell’attività presso la sede aziendale con strumenti di proprietà della società e l’erogazione del corrispettivo in misura fissa.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte una società aveva proposto ricorso al giudice del lavoro perché l’INPS nel verbale di accertamento aveva richiesto il versamento delle differenze contributive in merito ad alcune figure presenti in azienda con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, a detta dell’istituto previdenziale, non genuino.

Sia il giudice di primo grado che quello d’appello hanno dato ragione all’INPS ritenendo corretta la valutazione effettuata durante l’ispezione secondo cui i rapporti dovevano intendersi di natura subordinata.

Si è così giunti davanti alla Corte di Cassazione la quale ha confermato le decisioni dei giudici di merito, spiegando che si è in presenza di un rapporto di lavoro subordinato e non di una cococo, quando:

  • L’oggetto della collaborazione è generico e non individua uno specifico lavoro;
  • L’attività viene svolta presso la sede aziendale, con strumenti di proprietà della società;
  • Il corrispettivo è determinato in misura fissa (forfetaria o oraria), con conseguente assenza di un rischio economico per i collaboratori;
  • L’attività, inserita nell’organizzazione imprenditoriale, è suscettibile di controlli in ordine al contenuto e alle modalità di svolgimento;
  • I collaboratori mettono a disposizione le loro energie lavorative per gli incombenti di volta in volta necessari nell’attività commerciale.