Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello n.28 del 27/06/2011, ha precisato che l’azienda che richiede allo Sportello Unico per l’immigrazione il rilascio del nulla osta ai sensi dell’art. 27 lett. g) del DLgs 286/1998 (distacco in Italia del lavoratore straniero per lo svolgimento di prestazioni qualificate) non è tenuta a stipulare con l’impresa distaccante un contratto di appalto da allegare all’istanza.
Infatti quando il legislatore ha richiesto la stipula di tale contratto lo ha previsto espressamente, come avviene nell’ipotesi regolamentata all’art. 27, lett. i) del T.U. immigrazione.
In merito agli altri problemi sollevati con l’interpello e più precisamente se sia necessario che l’impresa distaccataria abbia in Italia una propria sede stabile o una rappresentanza/filiale, il Ministero risponde richiamando l’art.40, c.11 DPR secondo cui il nulla osta può essere richiesto solo da organizzazioni o imprese, italiane o straniere, operanti nel territorio italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali e può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato.
Stante la formulazione generica della normativa è possibile considerare utili alla qualificazione dei lavoratori i diplomi di qualifica professionale, di perfezionamento aziendale ovvero da abilitazione ad una specifica prestazione lavorativa, a condizione che la specializzazione raggiunta dal lavoratore sia coerente con l’esecuzione di opere o servizi particolari che lo stesso è tenuto a svolgere.