La Corte di Cassazione, con la sentenza 07/01/2009 n. 58, ha deciso che il lavoratore tenuto ad indossare la divisa come abbigliamento di lavoro durante lo svolgimento dell'attività non può essere considerato collaboratore coordinato e continuativo anche se la prestazione viene resa saltuariamente.
Infatti spiegano i giudici della Suprema Corte il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici ed indefettibili la permanenza dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro, con la conseguenza che la scarsità e la saltuarietà delle prestazioni rese da un lavoratore come cameriere ai tavoli di un ristorante non qualificano come autonomo il rapporto di lavoro.
Inoltre, continuano i giudici di legittimità, sono indici di subordinazione l'assenza di rischio economico per il lavoratore, l'osservanza di un orario di lavoro e l'inserimento nell'altrui organizzazione produttiva, specie in relazione al coordinamento con l'attività degli altri lavoratori.