La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29616 del 25 luglio 2011, ha stabilito che l’imprenditore che, a ridosso del fallimento, non versi, ai propri dipendenti, la retribuzione e la relativa contribuzione, non commette reato.
Il reato di omissione contributiva è una forma particolare di appropriazione indebita e, di conseguenza, per il suo perfezionamento, è necessaria l’effettiva corresponsione della retribuzione ai dipendenti.
La Suprema Corte, pertanto, ha basato il suo convincimento sulla circostanza che, nel caso di specie, l’imprenditore, a causa del suo stato di insolvenza, non era stato in grado di pagare i lavoratori, tanto più che, una volta dichiarata fallita la società, gli stessi si erano insinuati nel passivo fallimentare.