Non cambiano gli importi degli indennizzi del danno biologico
A cura della redazione
L’INAIL, con la circolare n. 33 del 24 novembre 2021, ha ricordato che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 settembre 2021, n. 187 ha confermato, con decorrenza 1° luglio 2021, gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico vigenti al 1° luglio 2020.
Tali importi sono uguali a quelli in vigore dal 1° luglio 2020 in quanto la variazione dell’indice dei prezzi al consumo intervenuta nel 2020, rispetto al 2019, è stata di segno negativo (-0,3%).
In tali casi opera, infatti, la salvaguardia prevista dall’articolo 1, comma 287, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, che con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali stabilisce che la percentuale di adeguamento non può mai risultare inferiore a zero.
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