La Commissione per gli Interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro inaugura il nuovo anno con la risposta ad un quesito posto Confcommercio in merito alla possibilità per il datore di lavoro di individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati, vicini al luogo dove operano i lavoratori in regime di smart working.

Cosa tratta?

L’interpello n. 1 del 01 Febbraio 2023 riguarda il quesito posto Confcommercio, ovvero “Se è possibile, per il datore di lavoro, continuare attivamente, nonostante il periodo pandemico e in relazione all’utilizzo sempre maggiore del “lavoro agile”, ai sensi della L. 22 maggio 2017 n. 81, le attività di sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working, se sia possibile, per il datore di lavoro individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working”.

La Commissione, nel fornire una risposta, ha citato i seguenti articoli:

  • l’articolo 2, del D. Lgs. 81/08, che dà la definizione di medico competente, di sorveglianza sanitaria e di unità produttiva;
  • l’articolo 3, comma 10 del D. Lgs. 81/08 rubricato “Campo di applicazione” secondo il quale a tutti i lavoratori che svolgono lavoro a distanza o telelavoro si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, ovvero quelle riguardanti le attività con utilizzo di videoterminali (tra cui è presente anche l’obbligo di sorveglianza sanitaria);
  • l’articolo 18, del D. Lgs. 81/08, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” che pone, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e di fornire al medico competente tutte le informazioni utili ai fini di un corretto svolgimento di tale adempimento;
  • l’articolo 25, del D. Lgs. 81/08, elencante gli “Obblighi del medico competente”, tra i quali quello di collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria e quello di programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”;
  • l’articolo 39, del D. Lgs. 81/08, rubricato “Svolgimento dell’attività di medico competente” che, al comma 6, prevede che: “Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”;
  • l’articolo 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato“ secondo il quale: “Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro

 

In conclusione la Commissione ritiene che, con particolare riferimento all’art. 39 del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento, per particolari esigenze organizzative nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese nonché qualora emerga la necessità in relazione alla valutazione dei rischi. Pertanto, la nomina di più medici competenti non può che essere ricondotta nell’ambito della suddetta previsione normativa.

Resta fermo che, qualora trovi applicazione la citata disposizione, ogni medico competente, verrà ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.

In linea generale, infine, si osserva che dovrà essere cura del datore di lavoro rielaborare il documento di valutazione dei rischi nei casi di cui all’articolo 29, comma 3, del D. Lgs. 81/08.

Quando entra in vigore

L’interpello, pubblicato in data 01 Febbraio 2023, non prevede delle date di applicazione delle indicazioni in esso contenute ma rappresenta un’importante linea di indirizzo interpretativa per tutte le figure coinvolte nel mondo della sicurezza sul lavoro.

Indicazioni operative

Si ricorda che, in relazione ai videoterminalisti e sulla base di quanto previsto dall’art. 176 del D. Lgs. 81/08, i lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento:

  • ai rischi per la vista e per gli occhi;
  • ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente

Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è

  • biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
  • quinquennale negli altri casi.

 

Il Datore di Lavoro o dirigente che non sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria, secondo quanto appena specificato, può andare incontro ad arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro.

 

Si rimanda all’interpello in allegato per tutti i dettagli.