L'INPS, con la circolare 6/10/2003 n.160 fornisce alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del DLgs 299/99. In particolare l'art. 3 e 3bis del decreto stabiliscono che la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario, determina per i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati) il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato Invece per i direttori generali e per coloro che siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali è versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato.