Noleggio con conducente di autobus: possibile utilizzare qualsiasi documento per provare la regolarità del rapporto di lavoro
A cura della redazione
Il Ministero dell’interno, con la circolare 4/06/2014 n.4053, ha precisato che le imprese esercenti il servizio di noleggio con conducente di autobus, possono evitare le sanzioni previste dalla L. 218/2003 dirette a punire l’impiego irregolare dei lavoratori, sia nel caso in cui il conducente del mezzo esibisca, in sede di controllo, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del legale rappresentante dell’impresa stessa, sia nel caso in cui produca idonea documentazione che provi la regolarità del rapporto di lavoro.
In quest’ultimo caso è possibile ricorrere, a titolo puramente indicativo, alla deliberazione 1/2005 del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi che ha individuato la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose per conto terzi prestino servizio presso l’impresa di trasporto.
La stessa circolare ricorda che non è richiesto il possesso da parte del conducente della documentazione attestante la qualità di titolare, socio e collaboratore familiare. Ciò che è oggetto di sanzione è l’omessa annotazione di tale qualità nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, industria e agricoltura competente per territorio.
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