No all'anticipazione per l'acquisto di un immobile conferito al fondo patrimoniale
A cura della redazione
La Covip, rispondendo ad un quesito inoltrato nel mese di gennaio 2012, ha precisato che non può essere concessa un’anticipazione per l’acquisto di un immobile conferito nel fondo patrimoniale.
Infatti come già anticipato dalla Covip in materia di anticipazioni il 10 febbraio 2011, la nozione di acquisto della prima casa di abitazione di cui all’art.11 DLgs 252/2005, è da intendersi riferita al solo acquisto del diritto di proprietà e non anche all’eventuale acquisto dei diritti reali su beni altrui.
Secondo gli artt. 167 e ss del c.c. il fondo patrimoniale invece consiste nell’imposizione convenzionale da parte di uno dei coniugi, o di entrambi o di un terzo, di un vincolo in forza del quale determinati beni mobili iscritti nei pubblici registri, o immobili o titolo di credito, sono destinati al soddisfacimento di uno scopo esclusivo individuato nel soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale non assicura in generale la contitolarità in capo a entrambi i coniugi dell’immobile conferito. Se l’atto costitutivo del fondo patrimoniale contiene una riserva espressa di titolarità del bene in capo al coniuge che effettua il conferimento, non interviene alcun acquisto del diritto di proprietà in capo all’altro coniuge. Quest’ultimo pertanto non può chiedere l’anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione.
Il diritto all’anticipazione per l’acquisto della prima casa di abitazione non sorgerebbe, tuttavia, neppure nel caso in cui il coniuge titolare del bene conferito nel fondo patrimoniale non riservi a sa sé il diritto di proprietà sullo stesso. L’atto costitutivo del fondo patrimoniale, ancorchè traslativo del 50% del diritto di proprietà, avrebbe comunque carattere gratuito, come affermato dalla maggior parte della dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, e non potrebbe assumere rilievo ai fini del riconoscimento del diritto all’anticipazione.
Infine conclude la Covip, la costituzione del predetto fondo patrimoniale non fa neanche sorgere un diritto di proprietà sull’immobile conferito in capo ai figli, essendo del tutto eventuale il riconoscimento da parte del giudice della proprietà sul bene ai figli in caso di estinzione del fondo patrimoniale. Detta situazione quindi non legittima neppure una richiesta di anticipazione per l’acquisto della proprietà da parte dei figli.
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