No al cumulo giuridico in caso di retribuzioni pagate in contanti
A cura della redazione
L’INL, con la nota prot. n. 606 del 15 aprile 2021, ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del cumulo giuridico ex art. 8, L. n. 689/1981, alle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità delle retribuzioni.
L’art. 8, comma 1 della L. n. 689/1981 estende alle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico, già previsto in sede penale, per effetto del quale se a fronte della stessa azione od omissione vengono violate più volte la stessa norma o norme diverse, trova applicazione la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Tale norma, sottolinea la nota dell’INL, non può trovare applicazione in caso di violazione delle disposizioni sulla tracciabilità delle retribuzioni, in quanto non può riconoscersi la sussistenza di una pluralità di violazioni, anche se l’illecito si riferisce a uno o più lavoratori.
Non può ritenersi applicabile nemmeno il successivo comma 2, che disciplina il reato continuato per le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria in quanto, secondo l’INL, gli obblighi e le sanzioni n materia di tracciabilità delle retribuzioni sono estranei alla materia previdenziale e assistenziale.
Da ultimo, la nota sottolinea che non può trovare applicazione analogica la fattispecie della continuazione tra reati di cui all’art. 81 del codice penale.
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