Niente sospensione dell’attività se l’interruzione incide sull’esercizio dei diritti costituzionali
A cura della redazione

L’INL, con la nota n.1159 del 7 giugno 2022, ha precisato che gli ispettori non devono adottare il provvedimento di sospensione dell’attività ex art. 14 del D.lgs. 81/2008 quando l’interruzione del lavoro può integrare un grave rischio per la pubblica incolumità, come ad esempio la sospensione di un servizio pubblico che, in assenza di valide alternative che possono garantire l’esercizio di diritti spesso di rango costituzionale, va dunque salvaguardato.
Si pensi alle imprese che esercitano attività di trasporto oppure alle aziende che forniscono l’energia elettrica.
Secondo l’Ispettorato integra un grave rischio per la pubblica incolumità anche la sospensione dell’attività di allevamento di animali, tenuto conto delle conseguenze di natura igienico sanitaria legate al mancato accudimento.
Quindi in tutte le ipotesi in cui gli ispettori valutano che dal provvedimento di sospensione possano derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive (es. per l’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione) la valutazione da fare è sul possibile posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, come previsto dal comma 4 dell’art. 14 nel quale si fa riferimento al momento della “cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta”, intendendo pertanto per “attività lavorativa” non solo il singolo turno di lavoro ma il ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica (vedi raccolta dei frutti maturi, vendemmia in corso, ecc.) e sempre che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Resta fermo che se l’attività non viene sospesa, la continuazione deve avvenire nel rispetto delle condizioni di legalità e sicurezza e quindi i lavoratori in nero non possono continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione e con la possibilità di imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durate il lavoro.
Riproduzione riservata ©