L’INPS, con il messaggio n. 3618 del 17 ottobre 2023, ha ricordato che lo sgravio contributivo totale, riconosciuto dalla Legge 234/2021 per il 2022 ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, per le assunzioni con l’apprendistato di primo livello, nei primi tre di contratto, non è stato rinnovato per il 2023.

Ne deriva che per le assunzioni decorrenti dal 1° gennaio u.s., nei confronti dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, trova applicazione quanto disposto dall’art. 1, c. 773 della L. 296/2006 che prevede un’aliquota contributiva a carico ditta pari all’1,50% per i primi 12 mesi, al 3% dal 13° al 24° mese e al 10% da 25° mese.

Tuttavia, quest’ultima aliquota, secondo l’art. 32, c. 1, lett. b) del D.lgs. 150/2015, è ridotta dal 10% al 5% per il restante periodo di vigenza del contratto di apprendistato.

Invece la contribuzione a carico lavoratore è pari al 5,85% per tutta la durata della formazione e per un ulteriore anno in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, così come previsto dall’art. 47, c. 7 del D.lgs. 81/2015.

Inoltre, viene precisato che le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento di cui all’art. 2, cc. 31 e 32 della Legge 92/2012 (c.d. Ticket di licenziamento) e sono esonerate dal versamento della contribuzione NASPI e dal contributo integrativo pari all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui alla L. 845/1978.

L’Istituto previdenziale coglie l’occasione per evidenziare che la Legge di Bilancio 2022 ha esteso gli ammortizzatori sociali (incluse le integrazioni salariali agricole) ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia, incluse pertanto quelle di primo e terzo livello oltre a quella professionalizzante. Ne deriva che i datori di lavoro saranno tenuti al relativo versamento contributivo.

Infine, l’INPS fornisce anche i codici tipo contribuzione che il datore di lavoro deve utilizzare nel flusso Uniemens.