La Corte di Cassazione, con la sentenza 19/11/2018 n.29774, ha deciso che non spetta il riposo compensativo, per la giornata festiva (o non lavorativa), al lavoratore impegnato nello svolgimento delle funzioni elettorali che si trova in cassa integrazione e cioè in una situazione dove le reciproche obbligazioni principali a carico delle parti del rapporto di lavoro (prestazione dell’attività lavorativa e corresponsione della retribuzione) sono sospese. La Suprema Corte arriva a questa conclusione partendo dall’art. 119 del T.U. delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati (DPR 361/1957) secondo cui, in occasione di tutte le consultazioni elettorali, i lavoratori che adempiono alle funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. Dal tenore letterale della norma, spiegano i giudici di legittimità, e soprattutto dalla finalità della disciplina consistente nell’evitare che lo svolgimento delle funzioni elettorali si traduca in una penalizzazione per il dipendente sul piano del rapporto di lavoro, si evince che la piena funzionalità del rapporto di lavoro costituisce il presupposto indispensabile per la relativa applicazione. Ne consegue che la sospensione dell’obbligo lavorativo per il dipendente in CIG nel periodo di espletamento delle operazioni elettorali, rende incongruo il riconoscimento del diritto al riposo compensativo, istituto tradizionalmente destinato a compensare la maggiore onerosità dell’attività prestata in giorno festivo o non lavorativo in funzione del recupero delle energie psico-fisiche del dipendente.