Il Ministero del lavoro, sul proprio sito internet, il 15 febbraio 2016, ha precisato che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 cpc, al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012.

Il Ministero del lavoro è giunto a questa conclusione partendo dal fatto che l'articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 22/2015 stabilisce espressamente che la Naspi è riconosciuta oltre che nei casi di licenziamento anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro purchè quest’ultima sia intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 604/1966.

Ne consegue che al di fuori di questi ambiti la Naspi non spetta.