Il Ministero dell’interno, con la circolare 18/10/2018 n.15, facendo seguito alle modifiche apportate dal DL 113/2018 al D.Lgs. 142/2015, ha precisato che il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale non consente l’iscrizione anagrafica, pur costituendo documento di riconoscimento.

La precisazione ministeriale ha origine nelle disposizioni del c.d. Decreto Salvini secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo da un lato costituisce documento di riconoscimento ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con D.P.R. n. 445/2000, mentre dall’altro non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi del regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989) e dell’art. 6, c. 7 del T.U. immigrazione.

Lo stesso decreto ha stabilito anche che l’accesso ai servizi è assicurato nel luogo di domicilio come individuato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 del D.Lgs. 142/2015, mentre il testo previgente stabiliva che il centro o la struttura di accoglienza per il richiedente titolare del permesso di soggiorno costituiva luogo di dimora abituale per l’iscrizione anagrafica ai sensi del citato art. 6, c. 7 del TU immigrazione.

Viene inoltre riconosciuto al prefetto competente in base al luogo di presentazione della domanda ovvero alla sede della struttura di accoglienza, il potere di stabilire un luogo di domicilio (e non più di residenza) o un’area geografica ove il richiedente può circolare.

Infine la lett. c) dell’articolo 13 del DL 113/2018 abroga l’articolo 5-bis del D.Lgs. 142/2015 secondo cui deve essere iscritto obbligatoriamente nell'anagrafe della popolazione residente il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di accoglienza che non vi risulti già iscritto individualmente.

L'esclusione dall'iscrizione anagrafica trova la sua giustificazione nella precarietà del permesso di soggiorno per richiesta asilo e risponde alla necessità di definire in via preventiva la condizione giuridica del richiedente.