Niente iscrizione alla gestione separata INPS se i contributi sono versati al Fondo professionale
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 03/08/2011 n.15783, facendo seguito alla Manovra correttiva e in riferimento alle istanze di annullamento degli accertamenti nell’ambito dell’operazione Poseidone/Gestione separata, ha precisato che i pensionati che continuano ad esercitare l’attività professionale e che versano alla propria cassa sia il contributo integrativo che quello soggettivo, non sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata di cui alla Legge 335/1995.
Come si ricorderà il DL 98/2011 (convertito in L. 111/2011), ha infatti stabilito che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all`iscrizione presso l`apposita gestione separata INPS, sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all`iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di previdenza di categoria.
Relativamente agli accertamenti dei pensionati che continuano a svolgere attività professionale dopo la pensione, l'Inps spiega che tali accertamenti possono essere annullati verificando che l'attività esercitata rientri nella competenza della cassa. Gli accertamenti che restano attivi, invece, sono quelli che si riferiscono ai redditi prodotti da attività dichiarate con codici Ateco riferiti sia ad attività iscrivibili alle casse che alla gestione separata e per i quali non risulta pagato il contributo soggettivo alla cassa. Rientrano in tale casistica, per esempio, i contribuenti che percepiscono redditi da lavoro dipendente assieme a redditi di attività professionale (docenti di scuola superiore o università pubblica e ingegneri o architetti) o soggetti che non raggiungono il reddito minimo previsto per l'obbligo di contribuzione alla cassa avvocati. Nel primo caso l'iscrizione alla cassa e il pagamento del solo contributo integrativo non è motivo di annullamento dell'accertamento perché non è stato assolto il pagamento del contributo soggettivo. Nel secondo caso, solo il mancato esercizio della facoltà d'opzione può essere motivo di accoglimento dell'istanza di annullamento. In tal caso, verrà fatta segnalazione alla cassa per le operazioni successive di recupero del contributo soggettivo.
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