La Corte di Cassazione, con la sentenza 26/07/2017 n.18503, ha deciso che l’INPS è tenuto ad erogare l’indennità di disoccupazione per il periodo coperto dall’indennità di mancato preavviso se non ha provato che quest’ultima è stata effettivamente pagata dal datore di lavoro.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità l’INPS si era vista rigettare nei primi due gradi di giudizio la richiesta volta a recuperare le somme erogate a titolo di indennità di mobilità nei confronti di un lavoratore poiché ritenute non dovute in quanto quest’ultimo risultava aver percepito l’indennità di mancato preavviso.

L’INPS ha così proposto ricorso in Cassazione sostenendo che è irrilevante il fatto di non aver dimostrato che l’indennità di mancato preavviso sia stata effettivamente corrisposta al dipendente, dato che l’incompatibilità delle prestazioni concomitanti, l’una sostitutiva della retribuzione e l’altra di natura previdenziale, scaturisce dal contrasto delle posizioni giuridiche in astratte ricollegate al medesimo soggetto, a prescindere dalla realizzazione in concreto.

Di diverso avviso la Suprema Corte che, richiamando le altre pronunce in tal senso (sent. 3836/2012 e 29237/2011) ha ricordato che la Legge 223/1991 rinvia al RDL 1827/1935 (L. 1155/1936) secondo cui la decorrenza dell’indennità di disoccupazione è differita alla fine del periodo di preavviso solo se l’indennità sostitutiva dello stesso è stata pagata dal datore di lavoro.

Più precisamente la norma prevede che qualora all’assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l’indennità per disoccupazione è corrisposta dall’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso ragguagliata a giornate.

Discende da quanto precede che «l’Istituto viene sì esonerato dal pagamento dell’indennità di disoccupazione, e così dell’indennità di mobilità, per tutto il periodo coperto dall’indennità sostitutiva erogata dal datore di lavoro, ma ciò solo se il datore medesimo effettivamente la corrisponda. Viceversa, in caso di mancata erogazione di tale indennità, ed a prescindere dal fatto che il lavoratore ne abbia o meno diritto nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato, poiché tale differimento è previsto, come già detto, solo nel caso in cui all’assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso.

Nel caso di specie, non essendovi la prova che al lavoratore fosse stata effettivamente corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso, sebbene nella richiesta di mobilità la società datrice di lavoro avesse barrato la relativa voce, il ricorso in Cassazione esperito dall’INPS è stato rigettato.