Niente indennità di tirocinio per i percettori di prestazioni a sostegno del reddito
A cura della redazione
L’Inps, con il messaggio n. 6789 del 3 settembre 2014, ha reso noto che sono state definite le modalità con le quali l’Istituto eroga ai giovani tirocinanti, per conto delle Regioni/Province autonome convenzionate, l’indennità di tirocinio secondo criteri e parametri individuati dalle Regioni/Province autonome stesse.
Ad oggi, le Regioni/Province autonome che hanno manifestato interesse ad affidare all’Inps la gestione dei pagamenti dell’indennità di tirocinio sono le seguenti:
• Lazio;
• Puglia;
• Friuli Venezia Giulia;
• Calabria;
• Campania;
• Valle D’Aosta;
• Piemonte;
• Marche;
• Basilicata;
• Liguria;
• Umbria;
• Veneto;
• Toscana;
• Emilia Romagna;
• Abruzzo;
• Sicilia;
• Lombardia.
Per ciascun beneficiario dovranno essere indicati, dalla Regione o Provincia autonoma, i dati anagrafici, l’indirizzo del domicilio del giovane tirocinante, le modalità di pagamento richieste, il periodo di riferimento e l’importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di indennità di tirocinio per detto periodo.
Infine, l’Inps ha precisato che l’indennità di tirocinio non deve essere corrisposta in favore dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito.
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