L’Inps, con il messaggio n. 6789 del 3 settembre 2014, ha reso noto che sono state definite le modalità con le quali l’Istituto eroga ai giovani tirocinanti, per conto delle Regioni/Province autonome convenzionate, l’indennità di tirocinio secondo criteri e parametri individuati dalle Regioni/Province autonome stesse.
Ad oggi, le Regioni/Province autonome che hanno manifestato interesse ad affidare all’Inps la gestione dei pagamenti dell’indennità di tirocinio sono le seguenti:
•    Lazio;
•    Puglia;
•    Friuli Venezia Giulia;
•    Calabria;
•    Campania;
•    Valle D’Aosta;
•    Piemonte;
•    Marche;
•    Basilicata;
•    Liguria;
•    Umbria;
•    Veneto;
•    Toscana;
•    Emilia Romagna;
•    Abruzzo;
•    Sicilia;
•    Lombardia.
Per ciascun beneficiario dovranno essere indicati, dalla Regione o Provincia autonoma, i dati anagrafici, l’indirizzo del domicilio del giovane tirocinante, le modalità di pagamento richieste, il periodo di riferimento e l’importo lordo complessivo da corrispondere a titolo di indennità di tirocinio per detto periodo.
Infine, l’Inps ha precisato che l’indennità di tirocinio non deve essere corrisposta in favore dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito.