Niente incentivi per gli assunti in mobilità se la vecchia azienda riprende l'attività
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 3/11/2008 n.26391, ha deciso che possono essere riconosciuti i benefici contributivi all'azienda che ha assunto lavoratori messi in mobilità soltanto se viene verificato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente esistente.
Inoltre, continuano i giudici di legittimità, il riconoscimento dell'agevolazione contributiva è subordinato anche al fatto che l'assunzione del personale messo in mobilità da parte della nuova impresa deve rispondere alle reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi finalizzate al solo godimento degli incentivi.
Ne consegue, conclude la Suprema Corte, che se la vecchia azienda ha continuato o riprende ad operare, la prosecuzione del rapporto di lavoro presso la nuova azienda non costituisce una libera opzione dell'imprenditore, ma l'effetto di un preciso obbligo di legge il cui adempimento non giustifica l'attribuzione dei benefici contributivi, dato che non si traduce in un reale incremento occupazionale.
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