Il Tribunale di Brescia, con l’Ordinanza 22/02/2022 n.1251, ha disposto che è legittimo il mancato rilascio del DURC da parte dell’INPS, se l’azienda ha effettuato la compensazione dei debiti contributivi con crediti di natura fiscale, dato che nessuna disposizione normativa lo consente.

Nel caso sottoposto all’esame dei giudici di merito di Brescia, un’azienda aveva presentato ricorso dopo aveva ricevuto dall’Agenzia delle entrate la contestazione dell’inesistenza di crediti IVA posti in compensazione di oneri fiscali e previdenziali.

In pendenza del giudizio, l’azienda aveva richiesto il rilascio del DURC attestate la regolarità contributiva ma l’INPS lo ha negato riscontrando il debito contributivo di importo pari a quello utilizzato nella compensazione indebita con crediti IVA.

L’Azienda ha sostenuto che all’Istituto previdenziale è precluso qualificare come illegittime le compensazioni effettuate con conseguente contestazione in capo all’azienda stessa di una irregolarità contributiva e successivo diniego del rilascio del DURC.

L’azienda ha anche ritenuto di aver diritto al rilascio automatico del DURC positivo poiché ha tempestivamente presentato ricorso avverso l’atto di recupero notificatole dall’Agenzia delle entrate in cui veniva contestata l’indebita compensazione effettuata tra obblighi previdenziali e crediti di natura fiscale asseritamente inesistenti.  

Il Tribunale di Brescia, ai fini della decisione, ha richiamato l’art. 8, c. 1 della Legge 212/2000 che, stabilendo che l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione, fa espresso ed esclusivo riferimento alla possibilità di pagare i debiti fiscali mediante taluni controcrediti.

Però la norma non contempla la diversa fattispecie dell’estinzione dei debiti contributivi con compensazione di crediti fiscali.

Infatti l’ambito di applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente concerne il contesto dell’ordinamento tributario, rimanendo invece estraneo al differente campo dei rapporti con gli Enti previdenziali e assistenziali.

Ne consegue che il pagamento di debiti contributivi mediante compensazione con crediti di natura fiscale, non può trovare ragione giustificatrice nell’art. 8, L. 212/2000.

Né per identici motivi, è possibile sostenere che quest’ultima disposizione abbia innovato l’assetto normativo delineato dall’art. 17 del D.lgs. 241/1997 secondo cui, in caso di pagamento dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore degli enti previdenziali è ammessa la facoltà di procedere ad un eventuale compensazione dei crediti solo in relazione ad obbligazioni dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

In sostanza, secondo il Tribunale, in ambito contributivo, non è mai stata adottata una disposizione di legge che consenta la compensazione di obbligazioni previdenziali riferibile a soggetti differenti o che permetta un’estinzione di tali debiti mediante controcrediti di natura fiscale, anche se facenti capo al medesimo soggetto.

La richiamata normativa tributaria risulta inapplicabile nella fattispecie contributiva esaminata, ponendo in essere un’operazione solutoria in violazione della disciplina previdenziale.

Pertanto non sussiste alcun diritto della società ad ottenere il rilascio del DURC.