Assindatcolf, sul proprio sito internet, il 24 marzo 2016, ha ricordato che la nuova procedura telematica per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, non trova applicazione per il comparto domestico. 

Pertanto, per chi avesse alle proprie dipendenze un collaboratore familiare, rimanere in vigore la procedura di convalida da effettuarsi presso le DTL, i Centri per l’impiego o, ancora, sottoscrivendo copia della denuncia di cessazione del rapporto, inoltrata dal datore di lavoro all’INPS. 

Nel caso in cui il collaboratore domestico non convalidi le dimissioni o la risoluzione consensuale, il datore di lavoro dovrà inviare al lavoratore, entro trenta giorni, una lettera raccomandata A.R. con la quale lo invita a convalidarle entro 7 giorni dalla ricezione. Assindatcolf specifica che, trascorso inutilmente tale termine, le dimissioni o la risoluzione consensuale saranno perfezionate e si ritengono esauriti gli obblighi del datore di lavoro, senza alcuna conseguenza per lo stesso.

L’Associazione coglie l’occasione per ricordare che il datore di lavoro, che debba denunciare un infortunio o una malattia professionale, non sarà più obbligato ad allegare il certificato medico alla denuncia di infortunio all’INAIL. Sarà infatti il medico che presta la prima assistenza ad avere l’incombenza di spedire all’Istituto, per via telematica, il suddetto certificato. Assindatcolf specifica che tale novità è già in vigore dal 22 marzo u.s., data in cui sono diventate operative le modifiche al T.U. INAIL ad opera dell’art. 21, D.Lgs n. 151/2015. L’Associazione ricorda, inoltre, che il datore di lavoro domestico è obbligato ad inviare la denuncia di infortunio, (Mod 4bis - prest) all’INAIL ed all’Autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore per eventi con prognosi superiore a tre giorni. Nella denuncia, tra l’altro, deve indicare i dati relativi ai soggetti interessati, la dinamica dell'evento ed i parametri economici e orari del rapporto di lavoro domestico. 

Assindatcolf, precisa, infine, che il settore domestico è escluso dall’obbligo di comunicazione telematica della denuncia di infortunio.