Il Ministero del lavoro, con la risposta all’interpello n. 2 del 16 febbraio 2018, ha precisato che durante il periodo di inesigibilità dei crediti aventi titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione del decreto di omologa del piano di ristrutturazione del debito, non possono essere adottati, da parte dei competenti uffici territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, provvedimenti di diffida accertativa, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del d.lgs. n. 124/2004 nei confronti del soggetto sottoposto alla procedura di sovrindebitamento.

Tale inesigibilità, per espressa previsione normativa, è decorrente dalla pubblicazione stessa del decreto fino alla data indicata nell'accordo omologato. Tale impedimento non sussiste nelle ipotesi in cui si verifichino le condizioni di cui all'articolo 10, comma 3, ed all'articolo 12, comma 4, della già legge n. 3 del 2012, che prevedono il venir meno degli effetti obbligatori del decreto di omologa, rispettivamente in caso di revoca del decreto stesso ed in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili.