Niente decadenza per il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero
A cura della redazione
La Corte di giustizia tributaria della regione Lombardia, con la sentenza n. 1409 del 15 maggio 2024, ha deciso che l’attuale normativa sul credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, contenuta nell’art. 165 Tuir, non prevede alcun termine decadenziale, con la conseguenza che il contribuente può portare in detrazione in Italia quanto versato all’estero in qualsiasi momento.
Nel caso che ha formato oggetto di giudizio dei giudici tributari, un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento, con la quale veniva recuperato il credito per le imposte pagate all’estero relative al reddito di lavoro dipendente, poiché secondo l’Agenzia delle entrate il diritto per far valere il credito era decaduto non essendo stato fruito nel primo esercizio utile.
La Corte di giustizia tributaria, sia in primo grado che in appello, ha accolto il ricorso del contribuente con la motivazione che l’attuale disciplina del credito d’imposta non prevede alcun termine decadenziale, a differenza dell’originaria formulazione della norma contenuta nell'art. 15,c. 3 del TUIR.
I giudici tributari hanno quindi ribadito un principio già espresso in passato secondo cui risponde effettivamente ad un concetto di fiscalità più agile ed equa, consentire al contribuente, con il solo limite della prescrizione del credito, di elidere gli effetti della doppia imposizione. A questo i giudici lombardi hanno aggiunto che prescrizioni e decadenze, intervenendo negativamente sull’esercizio di un diritto, sono istituti di stretta interpretazione che non sopportano applicazioni analogiche.
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