L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 545 del 12/11/2020, ha precisato che non può fruire del credito d’imposta per gli interventi necessari al contenimento della diffusione del Covid-19, l’azienda che effettua lavori finalizzati a estendere gli spazi a disposizione della clientela, in modo da recuperare la riduzione del numero di posti per i clienti causata dal rispetto delle prescrizioni relative al distanziamento interpersonale.

Come si ricorderà l'articolo 120 del Decreto rilancio ha introdotto un credito d'imposta, in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, destinato ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico.

Gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, così come sono agevolabili quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie  necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

In precedenza, l’Agenzia delle entrate (circ. 20/E del 2020) era già intervenuta sui lavori agevolabili, precisando che: deve trattarsi esclusivamente degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2; devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Pertanto non rientrano nel perimetro delle spese agevolabili quelle relative agli interventi non espressamente prescritte dalle linee guida regionali. In particolare la realizzazione di un locale, al piano seminterrato, idoneo e con tutte le dotazioni necessarie per il ricevimento ed il deposito delle forniture, nonché di opere accessorie quali la pavimentazione della rampa di accesso e dello spazio antistante per la manovra dei mezzi e la realizzazione di un percorso interno per trasportare le forniture dal seminterrato all'esercizio di somministrazione risultano interventi ulteriori rispetto a quanto indicato in tali linee guida.

In ogni caso si ricorda che il credito d’imposta può essere fruito esclusivamente in compensazione, con il modello F24 o, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.