La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22362 del 7/08/2024, ha deciso che il datore di lavoro non può discrezionalmente addebitare al lavoratore, nei cui confronti è attiva la cessione del quinto dello stipendio, i costi amministrativi per la gestione della stessa.

Un lavoratore si era rivolto al giudice del lavoro affinché accertasse l’illegittimità delle trattenute dalla retribuzione che aveva subito e che erano state effettuate dal datore di lavoro a titolo di costi per la gestione amministrativa/funzionale della cessione del quinto dello stipendio.

Nei primi due gradi di giudizio il lavoratore ne è uscito vittorioso, poiché sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno ritenuto siffatta attività amministrativa alla stregua dell’ordinaria operazione di gestione del rapporto.

L’azienda soccombente ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo che la gestione della cessione del quinto dello stipendio aveva generato una maggiore gravosità dei costi, non rientranti nelle normali operazioni connesse al rapporto di lavoro, pertanto non di competenza esclusiva del datore di lavoro, in quanto dipendenti da una libera scelta del lavoratore per esigenze personali.

Di diverso avviso la Suprema Corte la quale ha ritenuto che la cessione del quinto dello stipendio non è assolutamente estranea al rapporto di lavoro né è soltanto occasionale con esso quale mera fonte di provvista economica, ma è ben radicata con lo stesso, anche se non strettamente funzionale alla modulazione del rapporto di lavoro come per la contabilizzazione delle ferie, della malattia, degli infortuni, dei permessi, delle anticipazioni del TFR, alla cui registrazione e gestione anche il datore di lavoro nutre un interesse diretto, convergente con quello del lavoratore.

Secondo i giudici di legittimità occorre valutare la gravosità dell’onere datoriale, da commisurare alle dimensioni dell’impresa, che esige la dotazione, per un elevato numero di dipendenti, di una struttura amministrativa corrispondente alla sua dimensione.

La stessa Corte di cassazione conclude ritenendo fattibile che il negozio di cessione possa assumere una struttura trilaterale al fine di meglio modulare l’adempimento e regolare le spese per il pagamento.

In sostanza è possibile, tramite accordo tra azienda (debitore ceduto) e istituto di credito/società finanziaria (cessionario), stabilire che le spese della cessione del quinto dello stipendio siano poste a carico del cessionario del credito.